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Perché il contratto di ricollocazione da solo non basta

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Lo scorso 4 marzo sono stati emanati i primi due Decreti Attuativi del Jobs Act, sulla base della Legge Delega 183/2014, relativi rispettivamente all'attuazione del “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti” e al “riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e ricollocazione dei lavoratori disoccupati”.  Il primo schema del Decreto Attuativo riguardante il “Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, successivamente modificato, prevedeva – all’articolo 11 – la disciplina del “Contratto di ricollocazione”, nel quale era previsto, soltanto per “il lavoratore licenziato illegittimamente o per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (…) il diritto di ricevere dal Centro per l’impiego territorialmente competente un voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità”.  Ta