Funzioni dell’ANPAL e dei servizi per l’impiego: una riforma solo di facciata?

La scelta del Governo di procedere alla modifica della normativa relativa all’organizzazione e alla gestione dei servizi pubblici per l’impiego e delle politiche del lavoro – attraverso “Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” varato lo scorso 11 giugno, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della Legge delega 183/2014 – e alla relativa ripartizione delle competenze tra lo Stato e le regioni, rischia di produrre, quale conseguenza, una riforma che – pur contenendo interventi finalizzati alla razionalizzazione del sistema dei servizi per l’impiego – appare inadatta a realizzare un miglioramento dell’efficacia delle politiche attive e dei servizi rivolti ai lavoratori e alle aziende.
In base alle indicazioni contenute nel decreto attuativo, all’ANPAL saranno attribuiti – senza sostanziali modifiche – le funzioni finora esercitate dal Ministero del Lavoro, nello specifico le competenze della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione e, in parte, le competenze della Direzione Sistemi generale Informativi e della Direzione Immigrazione; ciò avverrà anche attraverso il trasferimento del relativo personale. Resta tuttavia inalterata la distinzione organizzativa tra l’ANPAL stessa e i servizi per l’impiego territoriali, i quali continueranno a essere di competenza regionale: la funzione di “coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’impiego, dei servizi pubblici per l’impiego e delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati” – attribuita all’ANPAL - sembra più orientata a un controllo finanziario degli strumenti di sussidio ai disoccupati che a una reale possibilità di indirizzo dell’attività dei centri per l’impiego, e le competenze attribuite all’ANPAL in materia di “monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l’impiego, nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati” rischiano di restare un mero strumento di analisi, poco utile se non collegato a meccanismi di intervento e correzione delle situazioni di inefficacia nell’azione dei servizi per il lavoro pubblici e privati.
La previsione – contenuta nel decreto – della possibilità di intervento dell’ANPAL qualora non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali, attraverso il supporto alle regioni o mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, se realizzata coerentemente sarebbe un efficace meccanismo di sussidiarietà. Perché ciò sia possibile è però necessario prevedere l’automatismo di tali misure, le quali andrebbero a comprimere le competenze delle regioni in materia di gestione delle politiche attive del lavoro: nell’attuale assetto duale appare un obiettivo di difficile raggiungimento.

Commenti