Verso il sistema informativo unico delle politiche del lavoro: sarà un vero cambiamento?

Lo “Schema di Decreto Legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” varato dal Governo lo scorso 11 giugno, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, della Legge delega 183/2014, contiene rilevanti interventi relativamente all’infrastruttura tecnologica utilizzata per la gestione del mercato del lavoro. Nello specifico, nel decreto si fa riferimento alla realizzazione del "sistema informativo unico dei servizi per l’impiego", e si individuano, quali elementi costitutivi dello stesso:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali;
b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie;
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, inclusa la scheda anagrafica professionale;
d) il sistema informativo della formazione professionale.

È da rilevare come – evidentemente facendo riferimento allo stesso strumento, ma forse tradendo una certa confusione delle finalità che si intendono perseguire - all’articolo 13, comma 1, si indica di sistema informativo unico delle politiche del lavoro, mentre al comma 2 si parla di sistema informativo unico dei servizi per l’impiego.
Secondo la previsione del Decreto, le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune dei soggetti della Rete dei servizi per le politiche del lavoro per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali; esse costituiscono, inoltre, la base informativa per la formazione e il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche e ai versamenti contributivi ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali.
La realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore sarebbe di indubbia utilità, se fossero però definite le modalità operative di realizzazione in modo stringente, al fine di evitare che tale strumento resti soltanto sulla carta, come precedentemente accaduto con il libretto formativo del cittadino, il quale era stato pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le competenze da essi comunque acquisite: nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita quotidiana, ciò al fine di migliorare la leggibilità e la spendibilità delle competenze e l’occupabilità delle persone.

Il fascicolo elettronico riprende gli obiettivi previsti dal libretto formativo del cittadino – strumento mai realizzato – e prevede di integrare le informazioni di carattere previdenziale, per il quale sarebbe necessario l’interscambio dei dati con l’INPS e gli altri istituti previdenziali: si tratta di un progetto la cui realizzazione risulta complessa, come dimostrano le difficoltà di integrazione informativa tra i differenti soggetti che operano nel mercato del lavoro.
Destano invece molte perplessità le scelte riguardanti il sistema informativo unico delle politiche del lavoro, perlomeno finché non saranno definite le modalità attuative. 
Attualmente funziona un “sistema federato”, ossia composto da una rete di sistemi regionali, tra di loro connessi e interoperabili: ogni regione ha progettato un proprio SIL, sebbene nell’ambito di standard nazionali condivisi, che non dialoga con gli altri sistemi regionali; spesso, nell’ambito della stessa regione, le province hanno adottato sistemi informativi differenti (da qui l’esigenza di una ulteriore integrazione attraverso un sistema che svolga il compito di “coordinatore regionale”). Al Ministero del lavoro è rimasta una funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale. 
La realizzazione di un sistema informativo del lavoro nazionale, integrato in tutte le sue componenti – dalla gestione amministrativa dei centri per l’impiego, alla gestione dell’incontro domanda/offerta di lavoro sul web, fino alla gestione del collocamento dei disabili e all’integrazione con i servizi privati – rappresenterebbe un aspetto strategico fondamentale al fine di dare al nostro mercato del lavoro un carattere di modernità e di fluidità nelle relazioni di lavoro e nella circolazione delle informazioni. È altrettanto vero che la attualmente la situazione sia frammentata, anche a causa della presenza di differenti sistemi informativi del lavoro regionali non integrati fra loro, frutto di un percorso normativo complesso: i risultati raggiunti dalle diverse regioni – i quali hanno richiesto notevoli investimenti finanziari – non devono essere però dispersi, bensì occorre individuare soluzioni che consentano il raggiungimento degli obiettivi descritti nel decreto attraverso percorsi di integrazione e valorizzazione delle esperienze regionali.
Il problema non risiede soltanto nella mancata integrazione tra i diversi sistemi regionali, ma anche nel mancato completamento del percorso che consentirebbe al SIL dialogare pienamente con i sistemi web di incontro tra domanda e offerta di lavoro pubblici: nella situazione attuale vi è una netta separazione tra i sistemi informatici deputati alla gestione amministrativa delle attività dei servizi per l’impiego e i portali di intermediazione tra lavoratori e aziende, e lo stesso portale Cliclavoro – sebbene preveda nel suo funzionamento il conferimento allo stesso delle richieste di lavoro dei centri per l’impiego – costituisce un’entità separata, “altra” rispetto alla rete territoriale dei servizi per il lavoro pubblici. In tale contesto, resta quindi da capire quale sarà la natura del portale nazionale delle politiche del lavoro indicato nel decreto e il rapporto tra questo e il sistema informativo unico delle politiche del lavoro.

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